STATUTO “COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE IMOTORRE – CER AGRICOLA“
Articolo 1 – Denominazione
È costituita, ai sensi dell’art 36 e seguenti del Codice civile, l’Associazione non riconosciuta autonoma ed a partecipazione aperta e volontaria denominata “COMUNITA’ ENERGETICA RINNOVABILE IMOTORRE” nel Comune di TORRE BOLDONE (BG), in forma abbreviata “CER IMOTORRE” (di seguito “Associazione”).
L’ Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.
La COMUNITLA’ ENERGETICA RINNOVABILE “IMOTORRE” ha natura agricola, ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, sicchè la maggioranza dei membri del Consigli Direttivo, ivi compreso, devono essere espressione di piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attivita’ di cui all’articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
Articolo 2 – Sede e durata
L’Associazione ha sede nel Comune di Bergamo (BG) alla via Matris Domini n.11, precisamente presso lo studio dell’avv. Luca Pietro Savi.
L’Associazione opera nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
La durata dell’Associazione, salvo quanto stabilito all’art. 8, è a tempo indeterminato.
Articolo 3 – Scopo, finalità e attività di interesse generale
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.
L’Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile aperta a tutti, soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell’art.31 del D lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II, del decreto MASE n.414/2024, c.d. Decreto CACER, delle Regole Operative GSE 23.02.2024, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.
L’obiettivo dell’Associazione è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione di profitti finanziari, promuovendo l’installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all’interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dalla normativa in materia sopra indicata.
L’Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:
- la produzione, lo scambio, l’accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell’autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. In particolare, sono scopi istituzionali dell’Associazione:
- costituirsi come Comunità Energetica Rinnovabile aggregando utenze private e pubbliche, che potrà essere efficacemente utilizzata anche per beneficiare degli incentivi previsti dalla normativa italiana vigente in materia, delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e da ogni altra fonte di risorse finanziare;
- organizzare la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall’associazione stessa ai sensi dell’art. 1, lett. o) dell’Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020, nonché del TIAD di cui alla delibera ARERA n.727/2022 e successive modificazioni, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti finali
- sostenere progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all’aumento dell’efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento;
- avviare e stipulare protocolli d’intesa con le scuole del territorio volti a sensibilizzare gli studenti e ad ispirare modifiche comportamentali in grado di influenzare la più ampia comunità sociale attraverso la famiglia e gli amici, con l’obiettivo della partecipazione degli studenti alle modalità di utilizzo dell’energia per la riduzione della povertà energetica e sociale;
- avviare per conto dell’Associazione la richiesta per l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa al GSE;
- stipulare accordi e convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con GSE e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l’utilizzo delle reti di energia e l’accesso non discriminatorio ai mercati dell’energia;
- la prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all’attività di cui ai precedenti punti.
L’Associazione persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo non esaustivo, una o più delle seguenti attività:
- a) organizzare la condivisione dell’energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente di proprietà all’Associazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 199/2021;
- b) gestire i rapporti con il GSE;
- c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dal Consiglio Direttivo;
- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 199/2021;
- f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell’articolo 32 del Dlgs 199/2021;
- g) accedere a tutti i mercati dell’energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.
Sono poi attività strumentali, accessorie e connesse al conseguimento degli scopi dell’associazione:
- a) l’attività di stimolo all’ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell’uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) l’individuazione di ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;
- c) il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- d) la pianificazione territoriale per l’energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- e) la promozione dell’attività dell’Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
In via strumentale e sussidiaria L’Associazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno es sere svolte tutte le attività vietate alle comunità energetiche rinnovabili.
É tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.
L’Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.
Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l’attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge. L’Associazione è autonoma ed ha una partecipazione aperta e volontaria, la stessa non può costituire l’attività commerciale e industriale principale degli associati.
Articolo 4 – Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione;
- dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- da eventuali fondi di riserva;
- dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
Articolo 5 – Bilanci ed esercizi
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell’esercizio precedente da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. Il Bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente.
Articolo 6 -Associati
Gli Associati che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile nonché in altri territori, stante la natura agricola delle comunità.
I soci si distinguono in:
- fondatori: coloro che costituiscono l’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo;
- ordinari: coloro che richiedono l’iscrizione e versano la quota d’associazione, ove prevista, e che hanno un consumo annuo pari ad almeno quello medio delle famiglie italiane, così come censito annualmente da ARERA e GSE;
- onorari: coloro che per prestigio, competenza e meriti vengano nominati all’unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della C.E.R. IMOTORRE (BG), non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell’energia.
I soci onorari non partecipano all’elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.
La qualifica di associato è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea.
All’atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante associato ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto – legale, fiscale, operativo – conseguente alla sua adesione all’Associazione.
Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 della direttiva 2001/2018.
Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.
Tutti gli Associati, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa, ove prevista, nell’importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea.
La qualifica di Associato dà diritto:
- partecipare all’assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell’Associazione;
- a partecipare all’elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti attuati dall’ Associazione.
Gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata e unanime del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio.
L’esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, ove prevista, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo.
È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa. Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Gli associati danno mandato all’Associazione di gestire la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA dalle dalla Delibera 727/2022 del 27.12.2022 di ARERA e successive modificazioni, nonché del decreto MASE 424/2024 e delle Regole Operative GSE 23.02.2024.
Gli associati nominano l’Associazione quale REFERENTE, soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa e demandano alla stessa la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, fatto salvo quanto disposto all’art. 17 infra riportato.
Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione degli associati.
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati.
La perdita della qualifica di associato non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.
Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando, qualora il Consiglio Difettivo decida di prevederli, eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.
Può recedere l’associato che non intende continuare a essere parte dell’Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l’avvenuta ricezione.
Il recesso dell’associato ha effetto dalla data indicata dall’associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito.
Le quote associative, eventualmente versate, non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l’Associazione deliberi diversamente.
È causa di esclusione dall’ Associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente statuto.
Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all’Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall’esclusione dall’Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.
Per l’omessa comunicazione il socio sarà ritenuto responsabile di eventuali partite economiche da restituire al GSE.
L’esclusione può essere dichiarata dall’organo di amministrazione nel caso in cui l’associato:
- danneggi moralmente o materialmente l’Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all’associato sia stato contestato in forma scritta motivandone l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L’interessato può proporre ricorso all’Assemblea degli associati, che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo, con la maggioranza del 50% più uno degli aventi diritto al voto.
L’associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 9 – Organi associativi
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- l’Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;
- il Tesoriere, ove nominato.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione ed un “gettone di presenza” in favore dei membri dell’organo amministrativo nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo e comunque non superiore ad €.100,00 seduta, ad eccezione degli eventuali componenti dell’Organo di controllo o dell’Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.
Le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.
Articolo 10 -Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e le sue decisioni obbligano tutti gli associati.
Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Presidente oppure da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un decimo degli associati che ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno.
E’ convocata, anche fuori della relativa sede, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno entro il quarto mese per l’approvazione del Bilancio dell’esercizio precedente, mediante avviso scritto, da inviare, anche con messaggio di posta elettronica, purché sia verificata e conservata la prova della ricezione del messaggio stesso, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, quindi, è necessario che:
- a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio-video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito in tempo reale agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla trattazione degli argomenti,
scambiare i documenti agli stessi relativi e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
E’, altresì, consentito il collegamento spontaneo dell’Associato con mezzi autonomi: in tale evenienza, salvo il caso di assemblee totalitarie, al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori assembleari, coloro che vogliano collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Consiglio Direttivo con tre giorni di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati o rappresentanti presenti.
L’Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione, sulla nomina/revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sull’appello a seguito dell’esclusione degli associati e su quant’altro è ad essa demandato per Statuto. L’Assemblea delibera inoltre in merito a:
- eventuale quota associativa;
- allo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione e su quanto espressamente previsto dalla legge e dal presente statuto.
In Sede di Assemblea Straordinaria le votazioni in merito alla nomina o alla revoca del Consiglio Direttivo, nonché alla modifica dello Statuto dell’Associazione, sono valide con la presenza di almeno 4/5 degli Associati e il voto favorevole di almeno i ¾ dei presenti.
Le votazioni in merito alla modifica dei criteri di ripartizione degli incentivi di cui al D Lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001, nonché del Conseguente Decreto MASE 23.01.2024, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell’area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA nonché dalla Delibera 727/2022 e successive modificazioni sono valide con la presenza di almeno 2/3 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Alla Assemblea Straordinaria è demandata altresì la delibera in merito allo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la delibera è valida con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati, in tal caso provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed il compenso.
Il voto degli Associati in Assemblea è palese, tranne nei casi riguardanti le persone.
Per tutte le adunanze è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ove nominato, e custodito presso la sede dell’Associazione.
Tutti gli associati possono visionare i verbali di Assemblea.
Articolo 11 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che esercita il potere di controllo sull’associazione, tanto di natura ordinaria che straordinaria, ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri scelti tra gli associati.
I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea con la maggioranza di cui all’art.10 che precede, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, anche più volte.
Laddove non si raggiunga la maggioranza prevista i membri del Consiglio Direttivo, proseguono il loro mandato in prorogatio.
Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio di carica.
Stante la natura di CER agricola, ai sensi del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, la maggioranza dei membri del Consigli Direttivo, devono essere espressione di piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attivita’ di cui all’articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
Il primo Consiglio Direttivo e il Presidente vengono nominati in sede di costituzione dell’Associazione. Qualora venga meno un membro, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. L. 24.02.2023 n.13, questo rimarrà in carica fino alla fine naturale del mandato del Consiglio medesimo.
Il Consiglio Direttivo uscente valuta le candidature dei soggetti eleggibili, con la specifica che i candidati laici (non imprenditori agricoli) concorreranno solamente al ruolo di membro non qualificato del Consiglio Direttivo, mentre i restanti ruoli dovranno essere ricoperti da imprenditori agricoli ai sensi del comma che precede.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.
Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale, contenente l’ordine del giorno, a cura del Presidente almeno 7 giorni prima della riunione (48 ore prima in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo di comunicazione che garantisca la prova di avvenuta ricezione. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed ove ritenuto un Segretario e un Tesoriere, in difetto detti ruolo saranno assunti dal Presidente.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione nonché di straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea, in particolare allo stesso spetta:
- convocare l’Assemblea degli associati, constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all’Assemblea;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione anche attraverso la redazione di appositi programmi di attività secondo le linee approvate dall’Assemblea;
- redigere il bilancio d’esercizio;
- verificare il rispetto dello Statuto;
- deliberare in merito alle nuove adesioni o all’esclusione degli associati;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione per quanto non direttamente spettante all’Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, stipulare contratti di locazione e messa a disposizione alla CER di impianti di proprietà di terzi, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, da destinare alle finalità della CER, senza scopo di lucro;
- determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre proposte o mozioni all’Assemblea;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per lo svolgimento di singole attività inerenti la CER;
- deliberare l’estromissione di un socio,
- deliberare in merito alla destinazione dell’eventuale somma eccedentaria rispetto alla quota di incentivo e valorizzazione distribuibile alle imprese.
Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.
I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a cura del Segretario, ove nominato, vengono approvati dal Consiglio stesso nella riunione successiva e custoditi presso la sede dell’Associazione.
Le riunioni possono svolgersi anche in audio/video conferenza, fermo restando la possibilità di accertare l’identità dei partecipanti, la corretta verbalizzazione dell’adunanza e la possibilità di tutti i partecipanti di partecipare alla discussione e alle votazioni.
Articolo 12 – Presidente
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati e ne coordina le attività.
Al Presidente spetta:
- rappresentare legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- coordinare le attività dell’Associazione;
- firmare ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo Il Presidente è responsabile dei beni in uso all’Associazione.
Il Presidente, in caso d’urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione successiva.
Articolo 13 – Vicepresidente
Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dello stesso.
Articolo 14 – Segretario
Il Segretario può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.
Al segretario spetta:
- organizzare le adunanze e redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
- svolgere compiti assegnati dal Presidente
Articolo 15 – Tesoriere
Il Tesoriere può essere nominato/revocato dal Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere spetta:
- riscuotere le quote d’iscrizione (se previste)
- provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali della CER;
- curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi;
- monitorare la gestione economico/finanziaria dell’Associazione;
- supportare il Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio di esercizio.
Articolo 16 – Organo di controllo e revisore dei conti
Nei casi previsti dalla Legge e qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea può nominare un Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale (tre membri). I componenti dell’Organo di Controllo non sono associati, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. A tutti i componenti si applicano le disposizioni dell’art.2399 del Codice Civile. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di Controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’Assemblea, senza diritto di voto.
Se previsto dalla legge o se ritenuto opportuno l’Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia affidata al Consiglio Direttivo tutti i componenti dovranno essere iscritti agli appositi registri.
Articolo 17 – Referente
Ai sensi del TIAD e delle Regole Operative GSE, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
E’, in ogni caso, facoltà del Consiglio Direttivo conferire la rappresentanza legale dell’associazione ad un soggetto terzo mediante apposita procura notarile ad negotia.
In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:
- da un produttore, membro della CER
- da un cliente finale, membro della CER;
- da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo o procura speciale, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
Il conferimento dell’incarico sarà affidato al Consiglio Direttivo e delibererà a maggioranza dei propri membri, approvando anche il compenso del referente medesimo. Laddove questo superasse la misura del 10% della quota attiva erogata dal GSE per incentivi e rimborso costi di dispacciamento per l’anno di cui alla nomina, il compenso in parola dovrà essere sottoposto a ratifica della assemblea dei soci, che delibererà a maggioranza pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto.
Articolo 18 – Ripartizione incentivi
Sarà onere del Presidente, o del referente esterno ove nominato, provvedere alla ripartizione tra i membri degli incentivi economici e del rimborso costi di dispacciamento, erogati dal GSE a favore della comunità energetica secondo le scadenze da questo previste, secondo il criterio di cui al regolamento prodotto sub allegato “A” al presente statuto e che di seguito si riassumono.
Ogni somma erogata dal GSE andrà preliminarmente imputata a copertura dei costi di gestione della presente associazione, dei costi afferenti alla messa a disposizione di immobili, impianti ed eventuale personale dipendente della associazione, nonché degli eventuali emolumenti percepiti dal referente esterno, ove nominato.
La somma che sopravanza sarà così ripartita:
- la quota parte pari al 5% sarà devoluta a favore dell’amministrazione comunale per la promozione di progetti sociali;
- la quota parte pari al 2% sarà devoluta a favore di progetti didattici per la sensibilizzazione e diffusione dei principi sottesi alla CER, destinati a studenti delle scuole primaria e secondaria, deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- la quota parte pari al 45% sarà devoluta ai soci prosumer (produttori/consumatori) e soci producer ove esistenti;
- la quota parte pari al 48% sarà devoluta ai soci ordinari.
Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori, prosumers e producer, ove presenti, proporzionalmente all’energia che concorre alla determinazione dell’autoconsumo della Comunità, prodotta/immessa e consumata su base oraria da ciascun POD, e ciò mantenendo il criterio proporzione anche laddove l’energia prelevata dai soci consumatori superasse quella immessa dai soci produttori/prosumers/produttori terzi.
Ai sensi del Decreto MASE 28.01.2024, art.3, comma secondo, lett. g) l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto, vale a dire superiore al 55% dello stesso, sarà destinato ai soli consumatori doversi dalla aziende e per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’ art.11 che precede.
I criteri di ripartizione che precedono possono essere modificati su proposta del Consiglio Direttivo della comunità energetica con un voto favorevole dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art.10 che precede.
Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti differenti saranno valorizzati in base all’ordine di allaccio, così come previsto dalle regole operative GSE.
Articolo 19 – Norme finali
Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. I comparenti dichiarano di prestare il proprio consenso al trattamento di tutte le categorie particolari dei rispettivi dati personali, in relazione a ogni adempimento derivante dal presente atto e a questo connesso.”